Normativa europea sulla messa in sicurezza dei macchinari: cosa cambia all'interno delle officine meccaniche

La Comunità Europea ha stabilito un elenco di norme atte a mantenere all’interno degli ambienti di lavoro la sicurezza dei lavoratori, che prevedono rigide procedure da rispettare dal punto di vista della struttura dei locali, dei dispositivi che i lavoratori devono indossare durante l’orario di lavoro, ma soprattutto dal punto di vista dei macchinari meccanici.
In particolare, questi ultimi devono essere in linea con parametri di sicurezza precisi, di cui ci occuperemo in questa sede in maniera più approfondita.Direttiva Macchine 2006/42/CE
La Direttiva Macchine 2006/42/CE è stata approvata il 17 Maggio del 2006 dall’Unione Europea, ed è stata recepita dal Governo Italiano nel 2010 mediante il DDL n°17; comporta una serie di modifiche da applicare ai macchinari al fine di rispettare la sicurezza dei lavoratori all’interno delle officine e dei luoghi di produzione.
La Direttiva Macchine va applicata alle
seguenti tipologie di dispositivi:
- Macchine, vale a dire dispositivi
dotati di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale, formato
da alcune componenti mobili e non, collegati tra loro mediante vincolo solidale
per dar luogo ad un’azione ben determinata;
- Quasi macchine, ossia componenti
che costituiscono quasi una macchina, ma che, presi singolarmente, non sono in
grado di garantire un’azione, e perciò sono assemblati ad altre macchine o
apparecchi per costituire una macchina;
- Attrezzature intercambiabili;
- Componenti di sicurezza;
- Accessori di sollevamento;
- Catene, funi e cinghie;
- Dispositivi amovibili di
trasmissione meccanica.
Che cosa prevede la Direttiva Macchine?
La Direttiva Macchine comporta l’aggiornamento di tutte le macchine e le quasi-macchine, nonché di tutti i dispositivi sopraccitati, in modo tale da rispondere ai criteri di sicurezza previsti, mediante l’inserimento di fotocellule di blocco, dispositivi di arresto di emergenza, barriere di protezione, ma anche rispettando la distanza di sicurezza tra macchina e lavoratore.
Inoltre, ogni dispositivo deve esser valutato da Enti che devono certificare la conformità ai requisiti della Direttiva stessa.
Per quanto riguarda nello specifico le macchine, queste devono essere dotate del marchio CE di conformità, devono recare l’anno di costruzione, il nome del fabbricante e il numero di serie per la tracciabilità, nonché avere tutte le dotazioni di sicurezza e i cartelli che avvertono sulla relativa pericolosità di utilizzo. Infine devono essere corredate da un apposito Fascicolo Tecnico di Costruzione.
Per le quasi-macchine, invece, occorre essere in possesso della Documentazione Tecnica relativa ad esse.

