Nuovo decreto legislativo sui materiali per la carpenteria metallica

Lo scorso 9 agosto 2017 abbiamo assistito all’entrata in vigore del decreto legislativo 106, adottato il 16 giugno 2017, relativo alla disciplina dei materiali da costruzione. Si tratta di un testo di armonizzazione, ovvero che è mirato ad adeguare quella che è la normativa nazionale in materia alle disposizioni vigenti a livello europeo. Scopo della legge è ovviamente quello di semplificare la regolamentazione, rendendola più fruibile e trasparente, fissando regole certe da rispettare anche in territorio nazionale al fine di assicurare una totale sicurezza delle opere di costruzione. Un grosso cambiamento introdotto dalle nuove regole (e decisamente da sottolineare), è l’introduzione di maggiori responsabilità sia per i produttori che per i progettisti oltre a sanzioni più severe per il mancato rispetto all’obbligo di impiegare unicamente prodotti conformi alle leggi comunitarie.
È utile ricordare come la regolamentazione dell’impiego di materiali da costruzione per carpenteria sia stabilito dal famoso Regolamento 305/2011 a livello europeo. La successiva adozione della norma UNI EN 1090 (luglio 2014) ha poi certificato come la marcature CE per alcuni tipi di acciaio siano rese obbligatorie e va a sostituire la dichiarazione di inizio attività. È bene però fare attenzione poiché tale obbligo non vige per tutti i prodotti di carpenteria metallica. Infatti, il CEN (Comitato europeo di normazione) ha stilato ufficialmente un elenco di prodotti per cui non vige tale obbligatorietà e per cui non si applica la marcatura CE (come previsto dalla norma armonizzata EN 1090).
Parlando degli obblighi che ricadono sulle rispettive officine di trasformazione, la norma è particolarmente minuziosa e prevede che ogni fornitura di elementi presaldati, preassemblati o presagomati deve necessariamente includere due elementi:
- In primis, la dichiarazione degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività (per opera del Servizio Tecnico Centrale). Il tutto corredato dal marchio del centro in questione
- Attestato che certifichi l’avvenuta esecuzione delle prove di controllo interno ad opera del direttore tecnico del centro, riportante con esattezza le date in cui la fornitura è stata sottoposta a processo di lavorazione. Il Direttore, oltre a un’opera di attenta supervisione, ha anche il diritto di rifiutare potenziali forniture che non siano perfettamente conformi a quella che è la legislazione prevista
Vi sono infine alcuni casi di deroga in cui non serve la cosiddetta “dichiarazione di prestazione” e sono le seguenti:
- Esemplari unici e fabbricati in un processo non di serie ed installati in una opera singola e ben identificata
- Prodotti fabbricati per essere usati all’interno del cantiere stesso in cui è creato
- Prodotti fabbricati con metodi tradizionali, con metodologie di conservazione del patrimonio architettonico o per il restauro di opere di rilevanza storica


